15 luglio 2022 è entrato in vigore il nuovo Codice della Crisi di Impresa («CCII») che unifica, in un solo corpo normativo, la disciplina relativa alla regolazione dello stato di crisi e di insolvenza di ogni tipologia di debitore, con ambito di applicazione esteso alle imprese di qualsiasi tipologia, dimensione, settore e forma giuridica (quindi, non solo gli imprenditori commerciali, ma anche imprese artigiani, agricoltori, gruppi di imprese, enti, società pubbliche con la sola esclusione dello stato e degli enti pubblici). Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, costituito da 391 articoli, riscrive tutta la disciplina delle procedure concorsuali e dell’insolvenza, sostituendosi al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e alla disciplina sulla composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012.
Con D. Lgs. n. 83/2022 sono stati definiti gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili con l’obiettivo di conferire una maggiore centralità all’Organizzazione Aziendale e al Controllo di Gestione, prevedendo la dotazione di strumenti interni atti a garantire il Principio della corretta amministrazione. Si tratta di prevedere tempestivamente l’adozione di misure che consentono di:
- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme;
- ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
Il comma 4, dell’articolo 3, specifica che costituiscono segnali di allarme:
- l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1 (obblighi INPS e INAIL).
Il quadro normativo ha come obiettivo primario la salvaguardia dell’Azienda.