Con il secondo atto delegato adottato il 10 luglio 2026, il quadro europeo di certificazione degli assorbimenti di carbonio (CRCF) arriva finalmente all’agricoltura e alle foreste. Non nasce un nuovo mercato dei crediti, ma uno standard di qualità destinato a ridisegnare il modo in cui i progetti vengono progettati, misurati e verificati.
Che cosa si intende per carbon farming
Prima di entrare nel merito della norma, vale la pena chiarire il perimetro. Con l’espressione carbon farming si indica l’insieme delle pratiche agricole e forestali che aumentano la quantità di carbonio trattenuta nei suoli e nella biomassa, oppure che riducono le emissioni di gas serra generate dal terreno stesso.
Si va dalle rotazioni colturali e dalle cover crops alla minima lavorazione del suolo, dall’agroforestazione al ripristino delle torbiere drenate, fino alla creazione di nuove superfici boscate. Sono attività che l’agronomia conosce da tempo: la novità degli ultimi anni è che il beneficio climatico che producono può essere quantificato, certificato e — potenzialmente — remunerato, trasformando una pratica agronomica in un asset economico.
È esattamente il punto in cui il tema smette di essere solo ambientale e diventa una questione di modello di business per l’impresa agricola e forestale. E dove, storicamente, si è concentrata la diffidenza del mercato: quanto vale davvero un assorbimento biologico? Per quanto tempo dura? Chi lo verifica?
Il Regolamento CRCF: perché nasce
A queste domande l’Unione Europea ha risposto con il Regolamento (UE) 2024/3012, noto come CRCF (Carbon Removals and Carbon Farming Certification Framework): il primo quadro volontario di certificazione a livello unionale per gli assorbimenti di carbonio.
Il regolamento copre tre famiglie di attività:
- gli assorbimenti permanenti, ottenuti con tecnologie di cattura e stoccaggio geologico;
- il carbon farming, cioè le rimozioni e le riduzioni di emissioni legate alla gestione di suoli e foreste;
- lo stoccaggio del carbonio nei prodotti, tipicamente nei materiali da costruzione di origine biogenica.
L’obiettivo dichiarato è duplice: costruire fiducia in un settore finora frammentato tra standard privati eterogenei e, allo stesso tempo, arginare il greenwashing, fissando criteri di qualità comuni, obblighi di monitoraggio e verifica affidata a soggetti terzi indipendenti, oltre alla pubblicazione delle informazioni in un registro europeo.
Le tappe attuative: dal regolamento alle metodologie
Un regolamento quadro, però, non basta: servono le regole tecniche. Il percorso attuativo si è sviluppato in tre passaggi ravvicinati.
Novembre 2025 — Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2358 la Commissione ha definito le regole tecniche su schemi di certificazione, organismi certificatori e audit. Tra le previsioni più rilevanti per il tessuto produttivo italiano c’è l’ammissibilità della certificazione di gruppo per il carbon farming, pensata per abbattere gli oneri amministrativi che renderebbero l’accesso proibitivo alle aziende agricole e forestali di piccola dimensione.
Febbraio 2026 — Il primo atto delegato ha introdotto le metodologie per le rimozioni permanenti: DACCS, BECCS e biochar, ovvero soluzioni con orizzonti di stoccaggio pluricentenari.
Luglio 2026 — Il secondo atto delegato ha esteso il quadro metodologico al carbon farming vero e proprio, articolandolo su tre categorie di intervento: agricoltura e agroforestazione su suoli minerali; ripristino e riumidificazione di torbiere e altri suoli organici; afforestazione.
Con quest’ultimo passaggio il CRCF diventa operativo anche per le Nature-based Solutions, mettendo a disposizione un impianto metodologico armonizzato dove finora convivevano approcci disomogenei.
I criteri di qualità
L’impianto poggia su alcuni pilastri che ogni progetto dovrà dimostrare di rispettare:
- quantificazione robusta e addizionalità, per accertare che il beneficio climatico sia reale, misurabile e non si sarebbe comunque verificato;
- monitoraggio e verifica indipendente, con audit di parte terza lungo tutto il ciclo di vita del progetto;
- gestione del rischio di inversione, cioè strategie per fronteggiare l’eventualità che il carbonio stoccato torni in atmosfera (incendi, cambi di destinazione d’uso, eventi estremi);
- tutela degli ecosistemi, con l’obbligo di non arrecare danno alla biodiversità e ai servizi ecosistemici.
Un equivoco ricorrente: standard, non mercato
Su questo punto è utile essere netti, perché la confusione è diffusa. Il CRCF non istituisce un mercato europeo dei crediti di carbonio e non sostituisce gli standard volontari internazionali già in uso. Non è un sistema di scambio assimilabile all’EU ETS, né un registro di crediti immediatamente spendibili a fini di compensazione.
È, piuttosto, un benchmark di affidabilità: definisce quando un assorbimento può dirsi certificato secondo criteri europei. Le metodologie adottate sono rigorose, ma non cancellano d’un colpo le criticità storiche delle soluzioni basate sulla natura — permanenza, reversibilità, costruzione delle baseline, leakage, monitoraggio di lungo periodo. Il regolamento, non a caso, mantiene una distinzione sostanziale tra rimozioni permanenti e rimozioni biologiche, la cui stabilità dipende dalla conservazione degli ecosistemi nel tempo.
Va inoltre chiarito che i crediti oggi circolanti sul mercato non acquisiscono automaticamente una qualifica “europea”: gli schemi di certificazione dovranno essere riconosciuti dalla Commissione e operare tramite verificatori indipendenti, con le unità certificate destinate a confluire progressivamente in un registro unionale.
Che cosa significa per le imprese
Per operatori agricoli e forestali, consorzi, sviluppatori di progetto e imprese che guardano alle rimozioni come leva di decarbonizzazione, si apre una fase di riposizionamento. Progettare oggi un’iniziativa di carbon farming significa lavorare fin dall’origine su elementi che il CRCF rende dirimenti: definizione della baseline e raccolta dei dati storici, test di addizionalità tecnica e regolatoria, modelli di quantificazione, sistemi di monitoraggio, rendicontazione e verifica (MRV), analisi dei rischi naturali e relative misure di mitigazione, co-benefici per la biodiversità.
C’è poi una dimensione aggregativa che merita attenzione. La certificazione di gruppo apre spazi concreti per organizzazioni di produttori, cooperative, consorzi forestali e reti d’impresa, che possono costruire pipeline territoriali e distribuire su più operatori costi di due diligence, monitoraggio e audit altrimenti insostenibili singolarmente.
L’adozione delle prime metodologie segna l’inizio, non la conclusione, del percorso europeo. La partita dei prossimi anni si giocherà sulla capacità del sistema di tenere insieme rigore scientifico, sostenibilità economica dei progetti e diffusione su larga scala — senza alimentare aspettative che il quadro normativo, allo stato attuale, non è ancora in grado di soddisfare.
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